
PROPAGANDA ELETTORALE – Divieti di alcune forme
La propaganda elettorale e’ consentita dal 30° giorno precedente la data fissata per il voto, cioè da venerdi’ 18 marzo con alcuni divieti.
Da venerdi’ 18 marzo è vietato:
- il lancio o getto di volantini
- la propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico escluse le insegne delle sedi di partito
- la propaganda luminosa mobile
Dallo stesso giorno si possono tenere riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
Sempre da venerdi’ 18 marzo si possono utilizzare altoparlanti su mezzi mobili solo per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solo dalle 9 alle 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente , salvo diverse, motivate decisioni piu’ restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orali detti.
L’autorizzazione va chiesta al Sindaco o, se la propaganda si svolge nel territorio di piu’ comuni, al Prefetto della provincia in cui si trovano i comuni.
DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI
Da sabato 2 aprile e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione e sugli orientamenti politici degli elettori anche se i sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.
Si può comunque svolgere attività di rilevazione all’uscita dei seggi sull’orientamento del voto degli elettori senza particolari autorizzazioni .
E’ opportuno che l’attività demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
E’ consentita la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini purchè ci sia l’assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di voto e purchè non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.
DIVIETO DI PROPAGANDA
Da sabato 16 aprile e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la propaganda elettorale quindi:
- comizi
- riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- nuove affissioni di stampati, giornali murali o manifesti
E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luoghi pubblici regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.