
COMUNE DI VASTO
OGGETTO: DELIBERA “ADESIONE E SOSTEGNO AL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016”.
PREMESSO CHE
– in data 30 settembre 2015 le Assemblee elettive di 10 Regioni hanno depositato presso la Corte di Cassazione richiesta di referendum abrogativo di alcune norme riguardanti le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sia in mare sia in terraferma, attraverso l’articolazione in 6 distinti quesiti; in particolare:
- «Volete voi che sia abrogato l’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’articolo 35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: “procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei”; “alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”?»;
- «Volete voi che sia abrogato l’art. 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: “Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese”; “rivestono carattere di interesse strategico e”; “, urgenti e indifferibili”; “, indifferibilità ed urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”?»;
- «Volete voi che sia abrogato l’art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, limitatamente alle parole: “, per le attività sulla terraferma,”; “In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, si provvede con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto, n. 239. Nelle more dell’adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.”?»;
- «Volete voi che sia abrogato l’art. 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: “prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca,” “, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile,”?»;
- «Volete voi che sia abrogato l’art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall’art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, limitatamente alle seguenti parole: “con le modalità di cui all’art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché”»;
- «Volete voi che sia abrogato l’art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 83, limitatamente alle seguenti parole: “7 e”?»;
– in data 26 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha giudicato legittima la richiesta di referendum avanzata dalle Regioni per tutti i quesiti depositati;
– con Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) sono stati recepiti tre quesiti su sei; in particolare sono state abrogate le norme contenute nello Sblocca Italia:
- sulla strategicità, indifferibilità ed urgenza delle attività “petrolifere”, che diversamente avrebbero comportato il dimezzamento dei termini processuali nei ricorsi ed una disciplina poco garantista per gli enti territoriali circa la loro partecipazione ai lavori della conferenza di servizi;
- sulla previsione del “vincolo preordinato all’esproprio” già a partire dalla fase della ricerca degli idrocarburi, facendo in tal modo salvo il diritto di proprietà;
- che consentivano al Governo di sostituirsi alle Regioni in caso di mancato accordo sui progetti petroliferi e sulle infrastrutture necessarie alla realizzazione di tali progetti, per cui oggi non è più possibile assumere una qualsiasi decisione sui progetti “petroliferi” se non a seguito di una trattativa tra Stato e Regioni interessate;
– con la medesima Legge di Stabilità 2016 il Parlamento ha reintrodotto il divieto di nuove attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare a meno di 12 miglia marine dalle linee di costa e dalle aree naturali -fatti salvi permessi e concessioni off shore già in essere per tutta la durata del giacimenti- ed ha abrogato la previsione dello strumento del Piano delle Aree, impedendo così alle Regioni di partecipare alla determinazione di scelte che interferiscono con le politiche energetiche, di governo del territorio e di tutela dell’ambiente che la interessano ed investono direttamente;
– la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, per la parte che qui rileva, è entrata in vigore il 1 gennaio 2016;
– a seguito delle sopravvenute modifiche normative, il 7 gennaio 2016 si è pronunciata nuovamente la Corte di Cassazione che, preso atto dell’accoglimento di tre quesiti su sei, ha accolto, riformulandolo, il quesito concernente il divieto di nuove attività di nuove attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare a meno di 12 miglia marine dalle linee di costa e dalle aree naturali e non accolto i restanti due quesiti, rispettivamente su Piano delle Aree e Durata dei Titoli su terraferma ed in mare oltre il limite delle 12 miglia;
– il 19 gennaio 2016 la Suprema Corte Costituzionale ha giudicato ammissibile il quesito referendario n. 6. così riformulato dalla Corte di Cassazione: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?»;
– nella seduta del 10 febbraio 2016, il Consiglio dei Ministri ha fissato la data del Referendum al 17 aprile 2016;
– con decreto presidenziale del 15 febbraio 2016, il Capo dello Stato ha controfirmato l’atto deliberato dal Consiglio dei Ministri;
– pertanto, il 17 aprile 2016 gli aventi diritto al voto saranno chiamati alle urne per pronunciarsi sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?»;
– dall’auspicabile abrogazione referendaria deriveranno:
- un vincolo per il legislatore che non potrà rimuovere il divieto di cercare ed estrarre gas e petrolio nelle zone marine poste a meno di 12 miglia marine dalle linee di costa e dalle aree naturali protette;
- l’obbligo per le compagnie, che già oggi detengono titoli per ricerca e coltivazione in mare entro il limite delle 12 miglia, di ultimare le attività previste nei programmi di lavoro entro tempi certi e prestabiliti e non fino ad esaurimento del giacimento;
PRESO ATTO CHE
– in Abruzzo sia il mare sia la terraferma sono minacciate da progetti per la ricerca e la coltivazione di gas e petrolio;
– il sistema di governance disegnato nella Strategia Energetica Nazionale rende marginale il ruolo degli enti locali nelle decisioni che interessano le infrastrutture energetiche che risultano spesso molto impattanti sotto il profilo ambientale;
– la recente abrogazione del Piano delle Aree, strumento introdotto con la Legge di Stabilità 2015 su richiesta delle Regioni e dell’ANCI in particolare allo scopo di mitigare gli eccessi dello Sblocca Italia, rafforza questa tensione accentratrice;
– il Comune è considerato il riferimento istituzionale più vicino al Cittadino e, quindi, il primo baluardo difensivo contro qualsiasi tentativo di aggressione al territorio;
– L’Amministrazione Comunale di Vasto è impegnata dal 2007 contro le tante minacce di coltivazione e ricerca di idrocarburi in Adriatico e in particolare per quelle richieste avanzate dalle multinazionali del Petrolio davanti la nostra costa dei trabocchi, attraverso una serie di azioni di diversa natura quali, nello specifico:
- A) APPROVAZIONE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE:
- 67 del 20 maggio 2010 “APPROVAZIONE O.D.G. SULL’INSTALLAZIONE DI PIATTAFORME PETROLIFERE LUNGO LA COSTA VASTESE”;
- 69 del 08 giugno 2011 “TRIVELLAZIONE PETROLIFERE NELLA COSTA ADRIATICA – APPROVAZIONE O.D.G.”;
- 94 del 18 dicembre 2012 “PROGETTO DI COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO DI IDROCARBURI OMBRINA MARE”;
- 19 del 14 marzo 2014 “PROGETTO OMBRINA MARE 2 – PROVVEDIMENTI”.
- B) PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI AI PROGETTI:
- “OMBRINA MARE”, osservazioni del 07 dicembre 2012 (prot. n.47866);
- “ROSPO A MARE”, osservazioni del 24 gennaio 2013 (prot. n.4149);
- “OMBRINA MARE”, osservazioni del 29 luglio 2014 (prot. n.32365).
- C) AZIONI GIUDIZIARIE:
- Ricorso amministrativo dinanzi al TAR Lazio contro il progetto “ELSA” della società “PETROCELTIC INTERNATIONAL plc” conclusosi positivamente per il Comune di Vasto, con sentenza n.08202/2012 (REG. PROV. COLL.), depositata in data 01 ottobre 2012;
- Atto di intervento del 18 ottobre 2013, nel giudizio n.8033/2013, dinanzi al TAR Lazio contro il progetto “OMBRINA MARE” della società “MEDOILGAS ITALIA S.P.A.”.
- Ricorso innanzi al TAR Puglia contro il progetto di perforazione e ricerca della società Petroceltic davanti le Isole Tremiti.
RITENUTO CHE
– il Referendum Popolare del 17 aprile 2016 è il frutto e la conseguenza diretta di una eccezionale mobilitazione popolare dal basso che ha avuto proprio i Comuni (e, a seguire, alcune Regioni) come principali protagonisti, e ciò a dimostrazione di una rinnovata volontà di ricreare nel territorio le basi di democrazia e partecipazione che fortemente volute dai nostri Padri Costituenti;
– il referendum per fermare le trivelle in mare si innesta perfettamente nella lotta dei cittadini accanto alle realtà a loro più vicine per riconquistare il governo delle politiche del territorio, che le attuali tendenze centralistiche stanno minando in maniera preoccupante;
ATTESO CHE
– se si vuole mettere definitivamente al riparo i nostri mari dalle attività petrolifere occorre votare “Sì” al referendum;
– in questo modo, le attività petrolifere andranno progressivamente a cessare, secondo la scadenza “naturale” fissata al momento del rilascio delle concessioni;
– l’esito del Referendum del 17 Aprile determinerà in ogni caso una svolta nelle scelte di governance del sistema energetico nazionale;
– solo una netta prevalenza dei “Sì” potrà indurre Parlamento e Governo a varare misure atte a rafforzare la partecipazione degli enti locali alle decisioni che concernono la realizzazione di infrastrutture “petrolifere” nei territori di competenza;
RITENUTO
– utile, per tali ragioni, segnalare all’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica la necessità della più ampia partecipazione alla consultazione referendaria prevista per il prossimo 17 aprile.
Per tutte le ragioni esposte in premessa,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) – di mettere in atto una incisiva azione di intervento e di informazione alla Cittadinanza, in tutte le sedi opportune, per conseguire gli obiettivi indicati in premessa, nonché di praticare un convinto sostegno e supporto alla campagna referendaria, auspicandone pieno successo, in collaborazione con il Comitato Referendario Cittadino 17AprileVotaSI costituitosi un paio di settimane fa, su invito dell’Assessorato all’Ambiente;
2) – di invitare gli elettori alla più ampia partecipazione alla consultazione referendaria del prossimo 17 aprile e ad esprimersi con un “Sì” all’abrogazione delle nuove norme che consentono lo sfruttamento dei giacimenti di gas e petrolio presenti nel sottofondo marino a meno di 12 miglia marine dalle linee di costa fino al loro completo esaurimento.